L’intervista al presidente Pietro Borghini
Lo scorso 3 agosto, dopo il mese di pubblicazione previsto dalla legge, sono entrati in vigore i decreti che riguardano il terzo settore. Si tratta della revisione della disciplina in materia delle imprese sociali, del nuovo codice del terzo settore, con il quale si è inteso mettere in ordine tutta la regolamentazione e dare un ruolo a tutti i soggetti del terzo settore e del decreto che riguarda la cessione del cinque per mille. Decreti importanti che, in maniera diretta e indiretta, riguardano anche la cooperazione sociale, perché prima di tutto le cooperative sociali vengono riconosciute formalmente come soggetti del terzo settore, alla pari delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle imprese sociali. Inoltre le cooperative sociali rientrano di diritto in questa normativa anche come imprese sociali, che non sono intese come soggetti che si affiancano ad altri già esistenti, ma è una qualifica che ha una sua dignità normativa autonoma, riconosciuta nel nuovo ordinamento. Ne abbiamo parlato con il presidente Pietro Borghini.
Chi sono le imprese sociali previste da questi decreti?
Posso essere imprese sociali tutti gli enti privati incluse anche le società, quindi anche le cooperative che devono esercitare un’attività d’impresa d’interesse generale e quindi per la collettività. Devono essere prive dello scopo di lucro, devono prevedere il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nella governance della loro impresa e devono dichiarare, anche con i fatti, e quindi con lo statuto e l’atto costitutivo, di riferirsi a questo decreto.
Quali sono le novità più importanti che riguardano la cooperazione sociale ?
Una delle novità più importanti che riguarda questa riforma, sta nel fatto che cambia, in un certo senso la gerarchia delle norme di riferimento, nel senso che viene stabilito l’ordine di riferimento per le imprese sociali, che è : il Decreto Leg.vo sull’impresa, il codice del terzo settore ed in fine il codice civile. Per quanto riguarda le cooperative sociali già costituite, esse hanno già una loro normativa nazionale e per loro non è applicabile questa gerarchia. Nel senso che la cooperazione sociale farà prima riferimento alla sua legge nazionale già esistente poi potrà riferirsi agli aspetti del decreto legislativo sull’impresa sociale, successivamente a quelli del codice del terzo settore ed infine al codice civile. In questo cambio d’impostazione gerarchica si coglie una delle differenze normative che riguardano la cooperazione sociale.
Nella sostanza è previsto, per le cooperative sociali, l’iscrizione in questo registro delle imprese che vale anche nell’elenco degli organismi del terzo settore. Questa è anche una delle più grandi novità del codice del terzo settore, perché si tratta di un elenco nazionale che non vuole essere solo un semplice elenco ma una vera iscrizione di valore per differenziare nel concreto la qualità delle organizzazioni del terzo settore. Sono previsti anche i requisiti per gli amministratori, che non ci sono nella Legge 381, ed inoltre, il codice delle imprese, ha introdotto ancora altri elementi importanti come : il divieto alla presidenza dell’impresa da parte di persone rappresentanti di società unico personali; l’obbligo di presentare il bilancio sociale con una descrizione dettagliata sul suo contenuto; gli adempimenti nella cessione di azienda; il criterio della distanza retributiva fra i lavoratori e i dirigenti che deve essere non maggiore di uno a otto (un concetto importantissimo, di valore, che viene inserito per la prima volta in questa tipologia di impresa); e ancora le agevolazioni agli investimenti nel capitale e nella raccolta fondi.
La cosa più interessante per le cooperative sociali, sul quale si è lavorato tanto, si riferisce ad un’aspetto che riguarda la cooperazione di tipo ‘A’. A differenza delle cooperative di tipo ‘B’, che possono spaziare in diversi ambiti di attività a patto che tengano fede agli inserimenti lavorativi previsti dalla legge 381, le cooperative di tipo ‘A’, vedono allargato e ridefinito meglio il loro campo di applicazione. Si tratta di un aspetto importante perché vuol dire aprire nuovi spazi di opportunità, e fare chiarezza soprattutto in un ambito lavorativo dove, in alcuni casi, non era ben definita la legittimazione.
E’ un percorso normativo che non si è concluso con questi decreti e necessita di maggiori dettagli. Quali dubbi sono rimasti e che cosa manca ancora?
Si ci sono rimasti dei dubbi in questo momento, per i quali si attendono delle indicazioni come ad esempio quello sulla denominazione sociale, nel senso che non sappiamo se le cooperative sociali devono cambiare la propria denominazione inserendo anche il termine ‘impresa sociale’, oppure se, essendo già impresa sociale di diritto, questo obbligo non sia necessario. Qualche perplessità sul tema del regime fiscale ed anche sul termine di un anno per modificare o semplificare lo statuto, nel senso che non è ancora chiaro se è necessario recepire negli statuti i cambiamenti previsti da questa nuova norma. Devono ancora uscire diversi decreti che daranno delle linee guida in questa direzione, ma comunque, leggendo ciò che è entrato in vigore adesso, sono stati chiariti già tanti caratteri distintivi che vanno a qualificare bene l’intervento della realtà dell’impresa sociale.
Quanto era necessaria una maggiore chiarezza a livello nazionale dal punto di vista della trasparenza, soprattutto considerato questo particolare contesto storico culturale che stanno vivendo le cooperative?
La trasparenza e il grande tema trattato soprattutto dal nuovo codice del terzo settore. Credo che finalmente venga riconosciuto il vero ruolo che questa importante realtà esercita da tempo. È un aspetto importante, non banale. Troppo spesso veniva visto in maniera indefinita in quanto non collocato in nessun tipo di ruolo e credo invece che nel nuovo codice questo aspetto sia ben determinato.
Nasce per la prima volta quest’anagrafica, un elenco nazionale, un vero e proprio elenco di valore, nel senso che deve dimostrare la qualità di chi si iscrive. Un po’ come sta facendo adesso l’Emilia-Romagna con la nuova legge della cooperazione sociale che, in un certo senso, obbliga, alle cooperative sociali iscritte, di presentare ogni anno schede elettroniche su dati importanti che riguardano la cooperativa e i propri bilanci sociali. C’è un tema di grande trasparenza, che ha una forte ricaduta sociale sul territorio da parte del lavoro svolto dalle cooperative. È l’aspetto più importante per chi, già da tempo, opera correttamente sul mercato. Sono tante le imprese sociali e le cooperative sociali davvero trasparenti che già trasmettono la loro testimonianza alla società presentando annualmente il bilancio sociale.
L’elenco introdotto è davvero un elenco di valore perché, soprattutto in una stagione come questa, serve a fare molta chiarezza e riordinare bene anche tutto il settore del volontariato: le associazioni riconosciute, non riconosciute, le associazioni di promozione sociale, ecc.. Vengono date anche nuove opportunità, con dei criteri economici, affinché le associazioni possano assumere volontari e possono assumere forma giuridica. C’è tutta una parte importante che va a riassettare i centri di aiuto al volontariato e i centri di rappresentanza non solo del volontariato.
Una trasparenza voluta fino in fondo e pianificata con il contributo di quali soggetti interessati ?
Si è un lavoro importante quello che è stato fatto dal punto di vista della trasparenza del terzo settore, ben concertato con tutti gli organismi interessati, in quanto è un lavoro che nasce da uno studio ed un approfondimento a livello nazionale con molti soggetti che si occupano del terzo settore fra cui ad esempio Confcooperative e Lega delle cooperative per quanto riguarda tutto il lavoro della cooperazione sociale, ma anche organismi come appunto il Forum Nazionale del terzo settore che è stato il maggior promotore di questa legge. Si tratta davvero di un risultato generato dall’impegno di molti, che ha prodotto una norma condivisa, molto interessante, che rappresenta solo l’inizio di un percorso che bisogna fare insieme, ad esempio con l’attuazione di tutti i decreti attuativi che ne seguiranno. Abbiamo adesso un anno davanti a noi in cui si dovrebbero andare un po’ a dirimere le parti più complesse dei decreti entrati in vigore. Siamo cioè in un certo senso all’inizio dell’ultimo miglio, un momento in cui è vero, abbiamo la norma, ma dobbiamo metabolizzarla. Vanno attuati ora alcuni chiarimenti importanti come d’esempio quello sull’aspetto degli sgravi fiscali in attesa di un parere della comunità europea, affinché anche lì sia approvato ciò che avviene già in Italia in riferimento alle agevolazioni fiscali delle cooperative sociali
Insomma si apre, con questa norma, uno spettro molto ampio di attività che riguardano il benessere della comunità che va dall’agricoltura sociale, al lavoro, all’Housing sociale, ecc.. Gli aspetti che, fino ad oggi erano affidati solo all’iniziativa personale di alcuni soggetti, anche senza essere normati, adesso, con questi decreti, toccano tante attività di grande interesse sociale che contribuiscono, in maniera legittima, al bene comune.
Violante Emiliano