I D.P.I. – come noto – sono i “Dispositivi di Protezione Individuale”, previsti dalla norma sulla sicurezza. Il D.lgs. 81/08 (il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) definisce i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Gli obblighi dei preposti

Gli obblighi dei preposti, per quanto concerne i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sono rintracciabili all’art. 19 del D.Lgs. 81/08. In particolare i preposti hanno l’obbligo di:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori sull’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei dispositivi di protezione individuale delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Gli obblighi dei lavoratori

Anche i lavoratori, a loro volta, hanno degli specifici obblighi previsti dal cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro” D. Lgs. 81/08 in merito all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

In particolare, i lavoratori:

  • si devono sottoporre al programma di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro
  • devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
  • devono provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione
  • non devono apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa
  • devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 fornisce chiari obblighi a carico del datore di lavoro sia all’atto della loro scelta che per quanto concerne la loro gestione e fornitura ai lavoratori.

In particolare il Datore di Lavoro ha obbligo di:

a) effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI

c) aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione

d) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

e) mantenere in efficienza i DPI e assicurare le loro condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante

f) provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle informazioni del fabbricante

g) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori

h) informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge

i) rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI

l) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI

m) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In particolare l’addestramento è obbligatorio per i DPI che rientrano nella III categoria.